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DEDUCIBILITA' FISCALE

Sommario

1. Il testo della legge
2. Chi può dedurre
3. Chi può ricevere la donazione deducibile
4. Cosa si può donare

5. Modalità di erogazione
6. Quanto può dedurre un donatore

IL TESTO DELLA LEGGE

 

  • Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, nonchè quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del redditocomplessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. 
  • Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le oprazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonchè la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
  • Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.
  • Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui all'art.1, la sanzione di cui all'articolo, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
  • Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni apllicate.
  • In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
  • Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 10, comma1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta, in fine, la seguente: "l-quarter) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di Sanità e l'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali.";

    b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Isituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali".
  • Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni univeristarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compreso l'Istituo superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento. 8-bis.
    Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato. 8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si apllica anche a decorrere dall'anno 2005.

    8 - bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è abrogato.

    8 - ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si apllica anche a decorrere dall'anno 2005.
  • CHI PUO' DEDURRE

     

    Il DL 35/05 è statoconvertito con modificazioni dalla Legge 80/05 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005(Suppl.ord. n. 91).
    Ogni citazione del presente testo dell’articolo 14 del DL 35/05 fa quindi riferimento al testo convertito da tale legge.

    Le persone fisiche e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) potranno beneficiare, a partire dal presente periodo d’imposta, delle deducibilità delle donazioni oggetto del presente testo.

    Relativamente alle persone fisiche, il presupposto della deducibilità è il fatto di essere soggetti all’IRPEF, essendo in possesso di redditi in denaro o in natura; le categorie di reddito possono essere:
    a) redditi fondiari;
    b) redditi di capitali;
    c) redditi di lavoro dipendente;
    d) redditi di lavoro autonomo;
    e) redditi d’impresa;
    f) redditi diversi (artt. 1 e 6 del DPR917/86-TUIR)

    Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società principalmente le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.
    Le altre entità che – essendo soggette all’ Ires – possono beneficiare della deducibilità sulle donazioni sono:
    • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
    • gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo e o principale l’esercizio di attività commerciali;
    • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

    CHI PUO RICEVERE LA DONAZIONE DEDUCIBILE

    COSA SI PUO' DONARE

    Quali sono le erogazioni liberali che possono essere portate in deduzione?
    La norma indica semplicemente “le liberalità in denaro o in natura”. Se per quanto riguarda le erogazioni liberali in denaro non si riscontrano dubbi interpretativi, sono invece diverse le incertezze per le erogazioni liberali in natura, tanto per le aziende quanto per le persone fisiche.

    Nel caso delle aziende

    Nell’auspicio di chiarimenti ministeriali, possiamo solo riferirci alla normativa e prassi pregressa. La circolare ministeriale 168/e del 26/06/1998 definendo “notevole rilevanza riveste la disciplina fiscale delle erogazioni liberali in natura in favore delle Onlus”, pone alcune misure che – nella pratica – dovrebbero rendere difficoltosi eventuali fenomeni di false donazioni simulate per ottenere un’indebita deduzione.

    Rammentiamo le tipologie di donazioni in natura a favore di Onlus da parte di soggetti IRES, la cui agevolazione è ad oggi ancora vigente.
    • In primis, l possibilità per l’impresa di distaccare o fornire gratuitamente a favore di Onlus, prestazioni di lavoro da parte di proprio personale dipendente portandone in deduzione i relativi costi sino al 5 per mille delle spese per lavoro dipendente dichiarato.
    • Ulteriormente non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e quindi fonte di ricavi presunti, tassabili secondo il valore normale (artt 3 e 4 del DPR 917/86 – TUIR), le donazioni di alimenti e medicinali effettuate da parte di imprese produttrici o di commercializzazione degli stessi.
    • Analogamente, è esclusa da tassazione la cessione di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa (diversi dagli alimentari e dai medicinali. Ad esempio, se produco computer, posso donare computer, ecc.) il cui costospecifico, sostenuto per la produzione o l’acquisto, sia complessivamente non superiore a 1.032,91 euro. Precismo che queste ultime donazioni in natura concorrono con le erogazioni liberali in denaro al raggiungimento del tetto massimo di 2065,83 euro o del 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, previsto dalla normativa Onlus nella definizione degli oneri di utilità sociale detraibili nella percentuale del 19% (art. 100, c. 2, l. h) del DPR 917/86 – TUIR).
    Nel dubbio che la previsione di deducibilità del DL 35/05 possa dirsi compatibile con l’”erogazione di prestazioni di lavoro” del primo caso, si fa notare che essa potrebbe risultare di minimo impatto, dato che il limite massimo di 70.000 euronon sembra essere così ragguardevole, se rapportato all’elevato costo del lavoro dipendente per le aziende. La norma introdotta dal DL 35/05, ci sembra invece particolarmente rilevante perché alza notevolmente il limite prima assai contenuto di donazioni in natura per l’ultimo caso esposto, cioè la donazione di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attivita d’impresa.


    Nel caso delle persone fisiche

    Ad ultimo, il DL 35/05 prevede che anche le persone fisiche possono portare in deduzione dei propri rediti eventuali erogazioni liberali in natura. Una persona fisica, ad esempio, potrebbe donare un bene di sua proprietà per una causa di solidarietà (sono tanti i casi di coloro che, in occasione di terremoti o altre emergenze, hanno donato veicoli, mobilio e beni di ogni genere). Per ora, l’unico caso analogo previsto dalla norma è stato quello delle donazioni allo Stato o ad altri enti territoriali ed a fondazioni e associazioni legalmente senza scopo di lucro (e si tratta di detrazione) per lo studio, ricerca, restauro e documentazione su beni vincolati di rilevante valore artistico (L. 1089/1939, ora DLgs 42/02), anche per mostre ed esposizioni. Come vincolo cautelativo è richiesta però una specifica convenzione oppure l’autorizzazione dell’evento culturale da parte del competente Ministero e l’imputazione del costo specifico o del valore normale del bene donato (art. 15, c. 1 lett. h – bis) – lettera aggiunta con L 352/97)). Sarà pertanto rilevante l’interpretazione del Ministero che saprà indirizzare i risvolti pratici dell’oprazione di donazione, assicurandone l’effettiva realizzazione, evitando di appesantirla eccessivamente di prassi burocratiche.

    MODALITA' DI EROGAZIONE

    Il DL 35/05 non accenna minimamente alle modalità di erogazione delle liberalità. Si ritiene, quindi, che debbono essere utilizzati gli strumenti già indicati per le erogazioni liberali alle Onlus, volti a fornire la “rintracciabilità” per l’amministrazione finanziaria della donazione effettuata. Nello specifico si richiede (CM 168/E 1998) che gli anzidetti versamenti siano effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi o intermediari di pagamento:

    a. banca;
    b. ufficio postale;
    c. sistemi di pagamento previsti dall’art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

    In ragione di tale logica cautelativa sono certamente da escludersi – dalla deducibilità – le donazioni di “denaro contante”. Si considera ulteriormente una buona prassi l’emissione da parte del soggetto che riceve la donazione, di una ricevuta attestante la donazione e che riporti gli estremi della norma di riferimento, in modo da agevolare il donante nel rapporto con il CAF al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Fatta salva la facoltà per il donatore di effettuare l’erogazione liberale senza indicare le proprie generalità e quindi impedendo al beneficiario la rintracciabilità del donatore.

    QUANTO PUO' DEDURRE UN DONATORE

    A t t e n z i o n e   al   d o p p i o    “l i m i t e “

    La legge afferma: “ Le erogazioni …sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui” (art.14, c 1, DL 35/05).
    Ciò significa che, in linea generale, il massimo deducibiledi 70.000 euro vale nel solo caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a 700mila euro). Nel caso, certo più frequente, in cui il reddito del donatore sia minore di 70mila euro, il limite che si deve prendere in considerazioneè comunque il 10% del reddito medesimo. Per le persone fisiche, l’ammontare della erogazione va riportata tra gli oneri deducibili entro i limiti (assoluti o percentuali) di deducibilità previsti dalla presente legge. Per le persone giuridiche, l’ammonatre delle erogazioni liberali deducibili, commisurate al reddito d’impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalla legge al netto delle erogazioni stesse.

    Cosa sono deduzioni e detrazioni
    Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte”

    TABELLA -  Calcolo dell’importo deducibile delle erogazioni per i soggetti  IRES
    Reddito al lordo delle erogazioniA Erogazioni  B Reddito al netto delle erogazioniC = A - B Importo deducibiledella erogazione Note
    100.000  9.000 91.000 9.000 9.000 minore del 10% di “C”
    100.000 11.000 89.000 8.900 8.900 corrisponde al limite del 10%
    700.000  70.000 630.000 63.000 63.000 è il valore minimo tra il 10% e 70.000
    4.000.000  75.000 3.925.000 75.000 per onlus ONLUS permettono applicazione del 2% previdente (a)
    4.000.000  90.000 3.910.000 78.200 per onlus Vedi note (a)  (b)
    (a)      art. 100, c2, lettere h, 1, DPR 917/86 (TUIR)(b)     qualora ricorrano i requisiti da art. 100, c 2, lett m), PR 917/86 (TUIR)


    TABELLA - CLASSI DI REDDITO DELLE AZIENDE E CORRISPONDENTI
    LIMITI MASSIMI APPLICABILI DI DEDUCIBILITA’ DELLE EROGAZIONI

     Redditi Azienda al nettodella erogazione  Limiti MASSIMI applicabiliper la deducibilità di donazioni ad ONLUS
     Reddito negativo o minore di 20.658,28  2065,83
     Reddito da 20.658,28  a 700.000,00  Applicazione 10%
     Reddito da 700.000,00 a 3,5 mln  70.000
     Redditi superiori  a  3,5 mln                         . 2%

     


    Riassumendo:

    Nelle due tabelle successive sono riportati i casi di deducibilità previsti dal DL 35/05 all’artcolo 14 confrontati con alcune altre normative che sopravvivono al DL stesso.
    Come principio di fondo, viene ribadito che l’applicazione alternativa dei diversi regimi di deducibilità delle erogazioni non consente cumulo – per la stessa erogazione – con altre agevolazioni fiscali.

    TABELLA  LA  DEDUCIBILITA’  PER  LE  PERSONE FISICHE   
    Onlus  (a) Erogazione deducibile nella misura minima tra 10% del reddito complessivo e 70.000 euro (b) Erogazione detraibile al 19%(fino a 2065,83) (d)

    (a) Per le ONG, le persone fisiche possono in alternativa optare sul regime della deducibilità fino al 2% del reddito (art.10, c 1, lett g, DPR 917917/86)
    (b) Art.14, 1 1, DL 35/05
    (d) Art.10, c1,lettere i-bis, i-quater, DPR 917/86 (TUIR)