STATUTO
Allegato "B" all'atto n. 139459 di repertorio del 26 ottobre 2012
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
PARTE PRIMA
GENERALITA'
Art. 1
Denominazione
1.1 Il presente statuto regola l'associazione denominata "AIL - BERGAMO - SEZIONE
PAOLO BELLI";
1.2 L'Associazione dovrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non
lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "Onlus" nonché il segno grafico dell'AIL nazionale.
1.3 L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della Pubblica Autorità.
Art. 2
Sede
2. L'Associazione ha sede in Bergamo via Statuto 31.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede e
degli uffici purché sempre nel territorio del comune di Bergamo.
Art. 3
Durata e carattere dell'Associazione
3.1 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento
dall'Assemblea dei soci con la presenza e il voto di almeno tre quarti
del numero dei soci stessi e a mente del successivo art. 24.
3.2 L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed e' costituita
con finalità esclusivamente di solidarietà sociale.
Art. 4
Scopi dell'Associazione
4.1 L'Associazione AIL – BERGAMO SEZIONE PAOLO BELLI è socia
dell’AIL NAZIONALE (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma
Onlus) e persegue nell’ambito provinciale di riferimento gli obiettivi previsti
dall’art. 4 dello statuto dell’AIL NAZIONALE sostenendo i Centri Ematologici
della Provincia o di riferimento della Provincia.
In particolare ha lo scopo di operare per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche
scientifiche sulle "leucemie - linfomi ed altre emopatie dei bambini e
degli adulti" e per il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria
in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il
volontariato senza fine di lucro.
L'Associazione può altresì finanziare o commissionare ogni attività di ricerca
scientifica biomedica sulle "leucemie - linfomi" e altre emopatie. L'Associazione
ha altresì lo scopo di prestare assistenza sanitaria a persone svantaggiate
in ragione di condizioni fisiche, psichiche e sociali.
4.2 Di conseguenza, l'Associazione potrà patrocinare, promuovere , organizzare,
gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed
attività per:
a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a
risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi
e terapia delle "leucemie - linfomi";
b) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e assistenza
esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione la
cura delle "leucemie - linfomi";
c) promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il collegamento sinergico
tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l'assistenza
domiciliare ai pazienti;
d) nell'ambito di quanto previsto al punto b), promuovere la formazione di
nuovi ricercatori;
e) facilitare gli scambi d'informazione scientifica, patrocinare e organizzare
convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni,
società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative
alle "leucemie - linfomi", alla loro importanza sociale, al ruolo che esse
rivestono come fronte d'avanguardia per la lotta contro i tumori maligni;
f) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e
degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la
formulazione di piani e di programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti,
esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;
g) collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari
e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento
sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di
quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie.
4.3 Ai fini predetti l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà
disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati.
Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche
tramite terzi. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle
sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Nel perseguimento dei predetti scopi l’AIL BERGAMO sezione PAOLO BELLI
agisce nel rispetto dello statuto dell’AIL NAZIONALE e dei regolamenti generali
che ne disciplinano l’attività. Eventuali controversie tra l’Associazione
Nazionale e la sezione AIL BERGAMO saranno devolute alla competenza
del Collegio dei Probiviri nazionale.
Art. 5
Strumenti
5.1 Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenuto conto di quanto previsto
dalle leggi n° 1 e n° 197 del 1991, l'Associazione può compiere ogni atto ed
ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante
convezione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di
partecipazioni di enti o di società che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione,
sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso
gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie, acquisire
a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di cui all'art. 17 c.c., nonché
cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni
mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche
e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.
5.2 L'Associazione potrà reperire i mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali
anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.
Art. 6
Soci
6.1 L'Associazione si compone di soci.
La qualifica di socio si acquista con delibera del Consiglio di Amministrazione,
previa domanda e su presentazione di due soci. L'iscrizione comporta
l'accettazione dello statuto e l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale,
il cui importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.
6.2 Le iscrizioni per i soci decorrono dal momento in cui e' accolta la domanda
di ammissione.
6.3 I soci partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e hanno diritto
di voto.
6.4 La qualifica di socio e' a tempo indeterminato, non può avere il carattere
della temporaneità e può venir meno per i seguenti motivi:
a) per recesso a norma dell'art. 24 del codice civile;
b) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione ove il socio
ometta di versare la quota di partecipazione annuale ovvero per accertati
motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall'Associazione, o per aver
contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto, o per altri
motivi che comportino indegnità.
Art. 7
Patrimonio e bilanci
7.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote versate dai soci;
b)da contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;
c) donazioni, eredità e legati;
d) contributi, rette, premi di studio, concorsi, spese, sussidi da parte dello
Stato e delle regioni, nonché di enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
e) da proventi di sottoscrizioni, di manifestazioni ed altre iniziative ed attività
promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
f) da ogni altra entrata.
7.2 Tutto il patrimonio e' disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento
e di investimento dell'Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal
donatore o testatore.
7.3 L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno. Il primo esercizio inizierà all'atto della costituzione e chiuderà il 31 dicembre
dell'anno in corso.
7.4 Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea
ordinaria dei soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno
finanziario precedente nonché il bilancio preventivo dell'anno in corso.
Il bilancio consuntivo approvato deve essere inviato all’Associazione Nazionale
entro il 31 maggio successivo all’approvazione.
7.5 E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
7.6 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durate della vita dell'Associazione
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento
fanno parte del medesimo settore di intervento e di volontariato.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO
Art. 8
Organi
8.1 Gli organi dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea dei soci;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei revisori.
CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 9
Partecipazione all'Assemblea
9.1 I soci hanno diritto di partecipare e di votare nelle assemblee, ordinarie e
straordinarie, dell'Associazione che sono presiedute dal Presidente o da Suo
delegato. Alle stesse possono partecipare il Collegio dei revisori e il Comitato
scientifico senza diritto di voto.
Art. 10
Competenze dell'Assemblea
10.1 E' di competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordinaria:
a) determinare le quote dei soci, ove non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
b) determinare il numero ed eleggere i membri del Consigli di Amministrazione;
c) eleggere i tre membri effettivi, i due supplenti e il presidente del Collegio
dei revisori;
d) approvare il programma dell'attività sociale annuale predisposto dal Consiglio
di Amministrazione.
10.2 In sede straordinaria:
a) deliberare sulle modifiche dello statuto;
b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
Art. 11
Convocazione dell'Assemblea
11.1 L'Assemblea viene convocata dal Presidente e, ove non vi provveda,
dal Consigliere di Amministrazione più anziano su richiesta del Collegio dei
revisori.
L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile,
per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, per l'eventuale
rinnovo delle cariche sociali e per deliberare sul programma dell'attività
dell'associazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.
11.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in
via straordinaria:
a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
b) su richiesta motivata di un terzo dei soci, indirizzata al Presidente dell'Associazione;
c) su richiesta, scritta e motivata, del Consiglio dei revisori
11.3 Le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate
dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno 10 giorni, a
mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, via email,
o per fax, indirizzata ai soci al domicilio risultante dal libro soci, e che
contenga l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può essere anche
diverso dalla sede dell'Associazione. La convocazione può anche avvenire
con affissione di avviso presso la sede sociale almeno venti giorni prima con
indicazione di tutti gli elementi già indicati e con sintetico annuncio su un
giornale locale ovvero, se esistente, su Notiziario o Giornale della Associazione.
Art. 12
Costituzione dell'Assemblea
12.1 L'Assemblea in sede ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione,
con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci presenti.
12.2 L'Assemblea in sede straordinaria e' validamente costituita per le modificazioni
statutarie, in prima convocazione, a norma dell'art. 21 c.c.; in seconda
convocazione le deliberazioni potranno essere assunte con la maggioranza
dei voti espressi dai soci presenti.
12.3 E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente
al altro socio, che ne dichiara vera la firma, perché apposta in sua
presenza. Non sono ammesse più di due deleghe a persona.
12.4 Il Presidente, fatta constatare la validità della convocazione e costituzione
della Assemblea, designa un socio a fungere da segretario, scelto tra i
presenti. Il verbale delle Assemblee viene dettato dal Presidente in forma
breve e riassuntiva.
Il testo delle delibere deve essere integrale. Il verbale e' scritto e controfirmato
dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
Per le Assemblee, riguardanti le modifiche statutarie o lo scioglimento della
Associazione, i verbali sono redatti da un notaio.
Art. 13
Deliberazioni dell'Assemblea
13.1 Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.
13.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con la presenza di
almeno la metà dei soci ed a maggioranza di voti. In seconda convocazione,
la deliberazione dell'Assemblea ordinaria e' valida qualunque sia il numero
degli intervenuti.
13.3 Nello stesso modo l'Assemblea ordinaria provvede alle nomine degli organi
del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio dei revisori. In caso di
parità di voto si considera eletto, rispettivamente:
- consigliere, chi sia socio da maggior tempo;
- revisore, il socio con precedenza su un non socio, e tra soci, quello che lo
sia da maggior tempo.
13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a norma dell'art.
21 c.c.
13.5 Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto obbligano tutti i soci,
anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art.14
Composizione del Consiglio di Amministrazione
14.1 Il Consiglio di Amministrazione e' formato da non meno
di tre a non più di undici membri, scelti preferibilmente
tra i soci dell'Associazione.
14.2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino
all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i consiglieri
prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.
14.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di procedere, attraverso cooptazione,
all'integrazione del Consiglio stesso fino al termine statutario se
dimissionari alcuni membri purché meno della metà. I membri nominati rimangono
in carica fino all'Assemblea successiva.
14.4 In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento duraturo
della maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio cessa dall'ufficio,
gli Amministratori uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei
soci per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e, nel frattempo,
rimangono in carica per la gestione ordinaria.
14.5 In caso di cessazione di tutti i consiglieri, il Collegio dei revisori provvederà
alla gestione ordinaria ed alla convocazione dell'Assemblea dei soci per
le nuove nomine.
Art. 15
Convocazione del Consiglio di Amministrazione
15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione,
almeno una volta a bimestre, e comunque ogni qual volta il Presidente lo
ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta
scritta, indicandone l'ordine del giorno con almeno un terzo dei componenti o
il Collegio dei revisori.
15.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Associazione,
con avviso scritto almeno cinque giorni prima . Le convocazioni
possono essere effettuate oltre che per iscritto, anche con lettere consegnata
a mano, via e-mail o con fax, e devono contenere l'ordine del giorno, la data,
l' ora e il luogo delle riunioni. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono,
comunque, valide se presenti tutti i componenti.
15.3 Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di
Amministrazione delle sezioni della Regione di appartenenza o, qualora
queste siano in numero inferiore a quattro con le Sezioni delle Regioni confinanti
(Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige)
alla designazione della terna di candidati da proporre all’assemblea Nazionale
per l’elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.
15.4 Riscontrare anche eventualmente dandone mandato al Presidente o ad
uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti, e le istanze di verifica e
controllo che pervengano dall’Associazione Nazionale.
Art. 16
Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
16.1 Le adunanze dei Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite
con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, i quali non
possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione
o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.
16.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei
suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengono; in
caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.
16.3 Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione possono partecipare,
senza diritto di voto, i revisori e, su invito, il Comitato scientifico.
16.4 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte
constatare dal verbale che verrà trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio
di Amministrazione. Il verbale e' redatto su indicazione del Presidente
che lo firma assieme al Segretario di volta designato tra i componenti del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 17
Competenze del Consiglio di Amministrazione
17.1 Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge il Presidente.
Sarà eletto il candidato che otterrà il numero maggiore di voti. In caso
di parità di voti verrà eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione e, in
caso di parità anche per questa ipotesi, il più anziano per età.
17.2 Al Consiglio di amministrazione competono inoltre le seguenti attribuzioni:
a) deliberare sulle questioni che riguardano l'attività della Associazione per
l'attuazione dello scopo associativo, secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo
tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed il programma delle attività
da sottoporre all' approvazione della Assemblea ordinaria;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda
l'ordinaria amministrazione;
d) curare e predisporre i rapporti con il volontariato, il personale medico e
non medico del centro ove l'Associazione svolge la propria attività;
e) deliberare l'accettazione di domande per l'ammissione di nuovi soci;
f) deliberare l'esclusione dei soci;
g) designare i componenti del Comitato scientifico ed il suo Presidente, provvedendo
ad eventuali sostituzioni in caso di decesso, rinuncia o per gravi
motivi sopraggiunti;
h) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere
atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo
giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione di attività, ed infine, attuare
tutte le iniziative del caso con facoltà di delegarne tutta o in parte l'attuazione;
i) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea
a norma di statuto;
j) determinare le quote dei soci;
17.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai
propri membri per natura e materia specifica, secondo le capacità e conoscenze
dei singoli componenti.
CAPO III
IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 18
Competenze del Presidente
18.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione in ogni sede e la
dirige; può stare in giudizio, attivo e passivo. A tal riguardo, avrà il potere di
proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, consulenti
tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni.
18.2 Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei
soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e di curare la verbalizzazione
ai sensi dell'art. 12 e alla esecuzione delle deliberazioni delle stesse.
Art. 19
Elezioni del Presidente
19.1 Il Presidente dell'Associazione e' eletto dal Consiglio di Amministrazione
tra i suoi componenti e dura in carica un triennio e, comunque, non oltre l'Assemblea
che procede al rinnovo delle cariche sociali, salvo dimissioni o revoca.
Può essere rieletto senza vincoli di durata.
19.2 In caso di dimissioni o di impedimento grave le veci vengono assunte
dal membro del Consiglio appositamente più anziano.
CAPO IV
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 20
Composizione del Collegio dei revisori
20.1 Il Consiglio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplenti,
anche non soci, nominati dall'Assemblea dei soci.
20.2 I membri del Collegio vengono scelti di preferenza tra gli iscritti nel ruolo
dei revisori contabili e degli albi professionali dei dottori commercialisti e
dei ragionieri; i revisori durano in carica per un triennio, svolgono le loro funzioni
gratuitamente, salvo deliberazione assembleare, e sono rieleggibili.
Art.21
Competenze del Collegio dei revisori
21.1 Al Collegio dei revisori compete:
a) controllare la gestione e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di
legge, dello statuto e dei regolamenti, l'andamento amministrativo, la tenuta
della contabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili;
b) presentare all'Assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali
rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
c) provvedere, occorrendo, e a norma del presente statuto, a richiedere la
convocazione o a convocare l'Assemblea dei soci o il Consiglio di Amministrazione,
e a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.
CAPO V
COMITATO SCIENTIFICO
Art. 22
Istituzione e composizione del Comitato scientifico
22.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato scientifico come
in appresso stabilito.
22.2 Il Comitato scientifico dovrà essere composto da tre o cinque persone,
anche non socie, tra le quali un Presidente, per la durata di un triennio rinnovabile.
Art. 23
Competenze del Comitato scientifico
23.1 Il Comitato scientifico avrà il compito di dare un parere specifico per il
migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione in relazione a tutte le attività di
assistenza, studio e ricerca .
23.2 Il Comitato collaborerà con il Consiglio di Amministrazione, a tale scopo
il suo presidente, o un componente del Comitato, designato dal suo presidente,
potrà partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione stesso.
23.3 Il Comitato viene convocato dal suo presidente nei tempi idonei per lo
svolgimento della propria attività e con libertà di forme.
23.4 Per la validità delle decisioni del Comitato sarà necessario il voto della
maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del presidente.
23.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede anche ad eventuali sostituzioni
dei membri del Comitato.
23.6 Delle riunioni il Comitato curerà la redazione di un succinto verbale riflettente
soprattutto la parte decisionale.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
Scioglimento
24.1 L'Associazione, può essere sciolta dall'Assemblea dei soci, in sede
straordinaria, convocata e costituita a norma del presente statuto. Il verbale
dovrà essere redatto dal Notaio.
24.2 In particolare l’Associazione si scioglie qualora il numero degli iscritti
sia inferiore a venti.
24.3 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio
residuo sarà devoluto all’AIL NAZIONALE, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
24.4 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:
a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio
ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli articoli 11 e 12 delle disposizioni
di attuazione del medesimo;
b) delibera sulla devoluzione del patrimonio risultante dalla liquidazione secondo
quanto previsto al punto 24.3.
Art. 25
Arbitrato
1. per le controversie tra i soci e la Sezione AIL di appartenenza: il socio o la
pluralità dei soci designeranno un arbitro; la Sezione designerà un altro arbitro;
il terzo arbitro - con funzioni di Presidente - sarà designato dal Presidente
dell'AIL Nazionale o da un suo delegato.
2. nelle controversie tra i soci: ogni socio o gruppo di soci designerà il proprio
arbitro, uno per ciascuno dei due contendenti o gruppi di contendenti. Il terzo
arbitro, con funzioni di Presidente, sarà designato dal Presidente della Sezione
di appartenenza o da un suo delegato.
3. La decisione sarà resa secondo equità e non sarà appellabile; l'arbitrato
sarà però rituale e, occorrendo, reso esecutivo dal Giudice ai sensi dell'art.
825 del codice di procedura civile.
In casi di stretta necessità e per gravi motivi inerenti alla funzionalità delle
singole sezioni e alla relativa attività nello spirito e per le finalità associative,
la presidenza nazionale può far e/o convocare i Consigli direttivi sezionali o
le Assemblee per discutere e deliberare la soluzione amichevole delle questioni
insorte."
Art. 26
Rinvio
25.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme
dello statuto dell’AIL NAZIONALE nonché le norme del codice civile e le altre
disposizioni di legge applicabili in materia di enti non lucrativi.
Firmato:Piazzini Pierantonio
Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)