Statuto

Allegato “C” all’atto n. 314/233 di repertorio del 15 ottobre 2020.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “Sezione AIL BERGAMO Organizzazione di Volontariato”

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l’Associazione denominata “Sezione AIL di BERGAMO Organizzazione di Volontariato”, in breve “AIL BERGAMO ODV”. L’ Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione di Volontariato” o dell’acronimo “ODV”, nonché del logo dell’AIL Nazionale. La sede legale è stabilita in Bergamo, Via dello Statuto n. 31. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l’esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Bergamo ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale. L’Associazione si ritiene costituita con l’adesione di non meno di venti soci. L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall’Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all’art. 25.

Art. 2 – Adesione aII’ associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma – AIL Nazionale

La Sezione AIL BERGAMO ODV aderisce all’AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne

disciplinano l’attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto deII’ AILNazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi
alle sue direttive. La Sezione AIL BERGAMO ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto. Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL BERGAMO ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

SCOPI E FINALITÀ, ATTIVITÀ

Art. 3 – Scopi e finalità dell’associazione

L’Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell’AIL Nazionale. L’Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell’assistenza sociosanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatie e delle loro famiglie.

Art. 4 – Attività

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l’Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione potrà in via esemplificativa e non esaustiva: 
* patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per:
i) contribuire agli impegni necessari per l’esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle “leucemie – linfomi – mielomi e altre malattie del sangue. 
ii) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e assistenza esistenti incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione la cura delle “leucemie – linfomi”; mielomi e altre malattie del sangue. 
iii) promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le vane associazioni idonee a soddisfare compiutamente l’assistenza domiciliare ai pazienti;
iv) nell’ambito di quanto previsto al punto ii), promuovere la formazione di nuovi ricercatori; 
v) facilitare gli scambi d’informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l’intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle “leucemie – linfomi – mielomi e altre malattie del sangue”, alla loro importanza sociale, al ruolo che esse rivestono come fronte d’avanguardia per la lotta contro i tumori maligni; 
vi) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e di programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo; 
vii) collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre istituzioni competenti nell’organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell’assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie.

Ai fini predetti l’Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati. 
Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO

Art. 5 – Risorse e strumenti

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l’Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà: 
a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;
c) rilasciare fideiussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere permutare, dare e prendere i locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto. 
L’Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso l’attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante Sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico calore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL BERGAMO ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’esercizio remunerativo è tuttavia concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

Art. 6- Entrate e Patrimonio

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote versate dai soci;
b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
c) donazioni, eredità e legati;
d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, Enti pubblici e privati italiani e stranieri; 
e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell’interesse dell’Associazione e da questa autorizzate;
f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l’oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell’associazione. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 7 – Soci

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell’Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo. non possono intrattenere con l’Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.
La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l’Associazione.

Art. 8 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il diritto di:

a) votare in Assemblea in regola con il pagamento della quota associativa;
b) essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
d) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

l soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Perdita della qualifica di Socio

l Soci cessano di appartenere all’Associazione per:
– recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima; esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata è inviata all’interessato con prova dell’avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. 
In particolare, l’esclusione è deliberata per: 
a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l’Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei regolamenti eventualmente previsti; 
b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno 4 mesi e decorsi 2 mesi dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione;
– a causa di morte.
l Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA’ DEGLI ORGANI

SOCIALI

Art. 10 – Organi ed altre funzioni

Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 11 – Gratuita degli organi e delle cariche sociali – conflitto di interessi

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile. Gli organi della Sezione AIL, ad eccezione dei componenti dell’Organo di Controllo, ove ricorra un’ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori. La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12 – Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano deII’ associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci. Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa entro il 31 Marzo. Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente deII’ associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

ART.13 – Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di 
Amministrazione;

b) nomina e revoca il Presidente;
c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell’Organo di Controllo ovvero l’unico componente in caso di organo monocratico;
d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo; 
e) si pronuncia, ove richiesto dall’interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione; 
f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull’esclusione dei soci;
g) delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest’ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;
h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;
i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
j) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L’Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti: 
a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
c) delibera il trasferimento della sede nell’ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale; 
d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 – Convocazione dell’Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell’Associazione. o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione. L’ assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. Le assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purchè tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno quindici giorni. L’avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico e ai membri dell’Organo di Controllo. L’ avviso contiene l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l’Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell’Associazione. In tutti i casi l’avviso deve contenere la data, l’ora e il luogo della convocazione e l’indicazione delle materie e degli argomenti da trattare. L’avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima. Quando all’ordine del giorno dell’Assemblea vi siano modifiche dello Statuto ravviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l’Assemblea in prima convocazione. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte fanno, una entro il 31 gennaio per l’approvazione del bilancio preventivo e l’altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L’Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata: 
a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
c) su richiesta, scritta e motivata, dell’Organo di Controllo.

ART. 15 – Costituzione e deliberazioni deII’ Assemblea

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell’art. 21 del codice civile. l soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo ad altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto. Le delibera dell’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti. Allo stesso modo l’Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:
a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;
b) per l’Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;
c) in caso di ulteriore parità sì considera eletto il più anziano di età.
Per le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari. Le delibero assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l’avviso di convocazione dell’Assemblea. Le delibero prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

ART. 16 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e un massimo di 11 membri, eletti dall’Assemblea tra i propri soci.
Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive. Il consiglio dura in carica 5 anni ed e rieleggibile. 
In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell’Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell’originario Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell’Assemblea.

ART. 17 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all’Assemblea dei Soci. 
Il Consiglio di Amministrazione:
a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere,determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;
b) nomina e revoca i Vicepresidenti dell’Associazione, nel numero massimo di due;
c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l’eventuale decisione di non ammissione;
e) stabilisce la quota associativa annuale;
f) delibera il trasferimento della sede dell’Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre net medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
g) istituisce eventuali delegazioni;
h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico – finanziario per l’esercizio di attività e l’attuazione di iniziative nell’ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell’ associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l’esecuzione;
i) presenta all’ assemblea dei soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest’ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;
j) individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti. Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Lombardia alla designazione della terna di candidati da proporre all’Assemblea Nazionale per l’elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

ART. 18 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all’anno, di cui la prima entro il 31 (trentuno) marzo, per l’approvazione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, quest’ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l’ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell’Organo di Controllo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell’Organo di Controllo. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell’avviso. Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione. In tutti i casi ravviso deve contenere la data, l’ora e il luogo della convocazione e l’indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

ART. 19 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega. Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’adunanza. Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale. Alle adunanze potrà essere invitato, anch’egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato. Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 20 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell’Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale. Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Egli resta in carica per 5 (cinque) anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tè veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due).

ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE

ART. 21 – Organo di Controllo

L’Assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi e i due supplenti dell’Organo di Controllo, tutti non Soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l’unico componente nel caso di Organo monocratico. l componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile. l membri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. La carica di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno della Sezione AIL e all’interno dell’AIL Nazionale. l membri devono in ogni caso garantire l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interessi nell’esecuzione del loro mandato. I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l’Organo. L’Organo di Controllo:
a) vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
b) presenta aII’Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull’andamento amministrativo-contabile ed economico-fìnanziario;
c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l’Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;
d) monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività dì interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alte linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;
f) provvede a quant’altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dai Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo. La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, e da una società di revisione, oppure dall’Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’incarico è conferito dall’Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

ART. 22 – Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri – anche non soci – nominando tra essi il Presidente. l componenti durano in carica per 5 (cinque) anni, sono rieleggibili per non più di 3 mandati e svolgono la toro attività gratuitamente.
Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all’utilizzo dei fondi dell’Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione. Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati fora e il luogo della seduta” e ali argomenti all’ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

ART. 23 – Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica per l’intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza. Il Tesoriere sovrintende all’attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:
a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell’Associazione;
b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e\o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;
c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIOGLIMENTO, RINVIO

ART. 24 – Esercizio sociale e Bilanci

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione,  presenta all’Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest’ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge. 
Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall’Assemblea dei Soci della Sezione e inviati all’AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all’approvazione, nonché pubblicati sul sito internet delta Sezione. Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 25 – Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto. In particolare l’Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione, con le stesse maggioranze:
a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art, 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
b) Delibera, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.Lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all’AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26 – Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell’AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni.

ART. 27 – Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell’art. 102 comma 2 e art. 104 comma 2 del D. Lgs 117/17e successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro. L’assemblea conferisce al Consiglio di Amministrazione il mandato ad apportare ulteriori eventuali modifiche allo statuto che si renderanno necessarie ai fini dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmato: Francesco Pellicioli.
Giuliana VACIRCA – Notaio (impronta del sigillo).
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL’ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 2 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 E AI SENSI DELL’ART. 68-TER DELLA LEGGE 89/1913.

ZANICA, 19 MARZO 2021
NOTAIO GIULIANA VACIRCA